La sentenza n.44959/2024 della Corte di Cassazione chiarisce un punto importante sull’applicazione dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 74/2000, relativo al reato di occultamento della contabilità.
La Suprema Corte ha stabilito che la mera mancata esibizione di documentazione contabile a seguito di un invito amministrativo non integra automaticamente il reato, correggendo un’interpretazione più estensiva adottata nei gradi precedenti.
“Nella sentenza viene ribadito che il citato articolo 10 configura un reato a condotta vincolata commissiva, che richiede un quid pluris rispetto alla mera omissione. Sono infatti rilevanti – spiega Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – l’occultamento di materiale e la distruzione dei documenti obbligatori”.
È poi necessario che l’imputato agisca con dolo specifico, ovvero con la coscienza e volontà di occultare o distruggere la documentazione, nella consapevolezza che ciò renderà impossibile l’accertamento fiscale e con il fine ultimo di evadere le imposte.
“L’occultamento, come ribadito anche dai Supremi Giudici, implica una condotta attiva di sottrazione fisica della documentazione, mentre la mancata esibizione è una condotta omissiva, eventualmente rilevante solo in ambito amministrativo. La giurisprudenza – prosegue Rosignoli– aveva già chiarito che la fattispecie di cui all’art.10 non può consistere in una mera omissione”.
La Cassazione, annullando la sentenza impugnata, ha sottolineato l’importanza di un’analisi rigorosa degli elementi costitutivi del reato e della distinzione tra condotta penalmente rilevante e mera inadempienza amministrativa.