Dall’inizio dell’anno è entrata in vigore la nuova soglia di non imponibilità dei fringe benefit pari a mille euro, che sale a 2.000 in caso di lavoratori con figli a carico. Tra le novità introdotte, l’estensione della non imponibilità anche all’erogazione diretta o al rimborso delle somme riguardanti le “spese per l’affitto della prima casa” o quelle “per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa”.
“Con la circolare n.5/E del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito applicativo delle novità, soffermandosi sulla nozione di ‘prima casa’ specificando che si tratta dell’abitazione principale, quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto – sostiene Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – sono determinanti le risultanze dei registri anagrafici. In alternativa, il contribuente potrà rilasciare un’autocertificazione, attestando che dimora in un luogo diverso rispetto a quello in cui è residente anagraficamente. Nell’ipotesi di affitto, verrà preso in considerazione il canone risultante dal contratto di locazione correttamente registrato e pagato nell’anno, mentre per il mutuo – prosegue Rosa Santoriello – si farà riferimento agli interessi passivi relativi al contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa”.
Il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare la documentazione giustificativa delle spese per eventuali controlli e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che le spese non siano già state rimborsate da altri soggetti.