Come procedere in caso di annullamento di una cessione del credito, a fronte di lavori mai eseguiti?
Per prima cosa, va precisato che la detrazione non si è consolidata e pertanto deve essere restituita in quanto non spettante. Tale problematica ha diverse modalità di risoluzione, a seconda del ‘percorso’ compiuto dal credito.
“In un primo caso, il fornitore, tramite il portale dedicato, ha accettato il credito senza però averlo utilizzato in compensazione o ceduto a terzi. In tal caso – sottolinea Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – sarà necessario avvalersi della procedura di correzione prevista per gli errori sostanziali, contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 33/E/2022. Fondamentale è l’accordo tra le parti, posto che la richiesta può essere avanzata solo se sottoscritta congiuntamente dal cedente e dal cessionario”.
Nel caso in cui il credito ceduto non sia stato ancora accettato dal cessionario, sarà sufficiente che il cessionario rifiuti il credito stesso, annullando così gli effetti della cessione originariamente posta in essere. “Diverso è invece il caso in cui il cessionario ha utilizzato in compensazione oppure lo ha ceduto a terzi. In tale circostanza – prosegue Benna – la detrazione usufruita dovrà essere restituita, maggiorata di sanzioni e interessi, con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso e tale onere grava in capo al soggetto che ha beneficiato della detrazione”.
Il regime sanzionatorio è particolarmente pesante, prevedendo una sanzione minima del 100% e massima del 200%.