L’ordinanza n.25840/2024 della Corte di Cassazione va a consolidare la linea interpretativa secondo cui il lavoratore deve percepire una retribuzione che include tutte le componenti economiche legate alle sue mansioni e al suo status professionale, in linea con la giurisprudenza comunitaria.
Il caso riguarda un lavoratore che aveva contestato l’esclusione dalla retribuzione percepita durante le ferie di alcune componenti retributive, che invece gli venivano riconosciute durante il normale servizio. Sia in primo grado sia in appello, i giudici avevano riconosciuto il diritto del lavoratore a ricevere una retribuzione complessiva, comprensiva di tutti gli elementi accessori, anche durante i periodi di ferie.
“La Suprema Corte, rigettando il ricorso del datore di lavoro, ha evidenziato che l’articolo 7, n.1 della direttiva 88/2003 dell’Ue prevede il diritto alle ferie annuali retribuite – spiega Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – intendendo che la retribuzione del periodo feriale debba corrispondere a quella percepito durante il servizio e che la Corte di Giustizia dell’Ue ha ribadito che il lavoratore deve percepire la stessa retribuzione ordinaria durante le ferie”.
“La Cassazione ha anche richiamato il principio per cui la retribuzione durante le ferie deve essere sufficiente a garantire un effettivo periodo di riposo e – conclude Benna – confermato il corretto operato della Corte d’Appello, che aveva valutato come l’esclusione di determinate componenti retributive potesse dissuadere il lavoratore dal fruire delle ferie”.