Domande per agevolazioni parità di genere entro il 15 febbraio 2023

gender gap

Dal 27 dicembre 2022 al prossimo 15 febbraio, datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità, introdotta dalla L. n.162/2021, potranno inviare all’Inps le domande per accedere all’esonero contributivo.

Lo comunica l’Inps nella circolare n. 137/2022, dettando le istruzioni operative sul decreto del 20 ottobre 2022 che ha disciplinato la speciale agevolazione.

“Per ottenere l’esonero per l’annualità 2022 – osserva Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabilii datori di lavoro dovranno essere in possesso della certificazione entro il 31 dicembre 2022, secondo le modalità indicate nel decreto interministeriale del 29 aprile 2022”.

L’esonero sarà fruibile per tutta la durata della certificazione di cui all’art.46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e ha decorrenza dal primo mese di validità della certificazione stessa.

È inoltre prevista la piena cumulabilità con altri esoneri o riduzioni, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo.

“Dal momento che tale esonero è riconosciuto nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 – conclude Tonelli – in base all’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale del 20 ottobre 2022, nell’ipotesi in cui le risorse risultino insufficienti, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto per tutti i soggetti considerati”.