I beni oggetti del fondo patrimoniale costituito dai coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia, non possono essere acquisiti al Fallimento dal Giudice delegato.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.18164/2023, con cui ha ritenuto inesistente il provvedimento del Giudice delegato in quanto emesso dell’attività d’impresa.
“La Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dal fallito e da sua moglie – evidenzia Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – ha evidenziato come l’articolo 46, n.3 della Legge fallimentare escluda che possano essere ricompresi nel fallimento i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del codice civile”.
“In presenza, come nella specie, di un atto opponibile al fallimento perché anteriormente trascritto – si legge nella sentenza – il giudice delegato non può disporre, inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 25 l.f. l’acquisizione in danno del fallito dei beni costituiti in fondo patrimoniale, che rappresentano un patrimonio separato destinato unicamente a soddisfare i creditori per i debiti contratti per i bisogni della famiglia, fra i quali non rientrano di norma i debiti contratti dal fallito nell’esercizio dell’impresa”. “Il decreto di acquisizione può dunque essere emesso – precisa Buselli – soltanto a fronte della pacifica appartenenza del bene al patrimonio del fallito, e non può ammettersi che il G.D. possa autonomamente decidere se ricorrano i presupposti dell’art. 170 c.c.”.