
In caso di ‘ganasce fiscali’ illegittime, protrattesi per più anni, il professionista ha diritto al risarcimento del danno in misura pari alla diminuzione di valore dell’autovettura.
È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n.13173 della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione.
Nel caso in esame, un avvocato che ha subito il fermo amministrativo dell’autoveicolo di proprietà per sei anni, ha agito in giudizio per il risarcimento del danno, evidenziando la perdita di valore del mezzo – rilevata al momento della sua vendita – per il non uso durante il periodo di blocco illegittimo.
“La Corte d’Appello, pur confermando che il fermo e la sua iscrizione erano stati illegittimi e illeciti – sottolinea Michela Benna, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – ha ritenuto non quantificabile il danno patito, mancando la prova dell’acquisizione di un veicolo sostitutivo per il periodo di blocco e del costo legato al suo noleggio”.
“Per la Suprema Corte invece, la Corte d’Appello è incorsa nella violazione di legge laddove, ai fini della prova del danno da illegittimo fermo amministrativo del mezzo – prosegue Benna – si è limitata a trasporre automaticamente i criteri di liquidazione del danno indicati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della situazione di danno da fermo tecnico del veicolo”.
Il danno da fermo amministrativo illegittimo – hanno spiegato gli Ermellini – coincide con una situazione di materiale indisponibilità del bene, a fronte della quale varie sono le voci di danno delle quali può essere chiesto il risarcimento.