
In materia di trattazione dei bonifici provenienti da parenti nell’ambito della determinazione del reddito, è particolarmente interessante la sentenza n.4378/2024 della Corte di Giustizia tributaria di II° grado della Puglia.
“La Corte ha ribaltato la decisione di primo grado, sottolineando che il contribuente aveva fornito prove documentali esaustive riguardo alle operazioni finanziarie della società di cui è socio unico, Inoltre – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – ha riconosciuto la tracciabilità dei fondi provenienti da familiari stretti come elemento determinante per escludere tali somme dalla base imponibile, conformemente all’articolo 32 n.2 del DPR n.600/1973. In altre parole, la sentenza – ha aggiunto Santomauro – ha riaffermato il principio che un bonifico, anche se proveniente da un parente, non può essere considerato reddito a fini fiscali senza una rigorosa analisi documentale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Un orientamento che si allinea a precedenti giurisprudenziali, come l’ordinanza della Cassazione n. 397/2019”.