Il Dl Lavoro e l’assegno per l’inclusione sociale

Dal 1° gennaio 2024 un sussidio economico per le famiglie in cui è presente almeno un minore o un disabile

banconota euro

Tra le misure previste dal Decreto Lavoro che sostituiranno, a partire dal prossimo anno, il reddito di cittadinanza troviamo l’assegno per l’inclusione sociale, un sussidio economico che integra il reddito delle famiglie in cui è presente almeno un minore, o una persona con più di sessant’anni di età, o un disabile.

“La misura prevede che il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare contratti di lavoro che rispettano determinate caratteristiche. Ad esempio – spiega Luigi Pagliuca, presidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – non ci sono infatti limiti di distanza, nell’ambito del territorio nazionale, se si tratta di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, mentre se il contratto è fino a 12 mesi c’è l’obbligo di accettazione se il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto”.

L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi.

“Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato – prosegue Pagliuca – è riconosciuto, per un massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato su base mensile”.