Con l’ordinanza n.10422/2024, la Corte di Cassazione ha confermato che il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale non opera rispetto alla non corretta compilazione del quadro RU, relativamente al credito d’imposta per la ricerca scientifica.
“Nel caso in esame, una contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate – spiega Gianluca Buselli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – in quanto l’Agenzia ha disconosciuto il credito d’imposta per la ricerca scientifica che era stato compensato indebitamente, a causa di un’errata compilazione del quadro RU del Modello Unico”.
La contribuente si era opposta alla pretesa fiscale evidenziando di avere presentato una dichiarazione integrativa per correggere l’errore che, a suo avviso, era da ritenersi solo formale.
In primo grado, l’impugnazione della contribuente era stata respinta, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha ritenuto legittima la dichiarazione integrativa e sufficientemente documentato il credito d’imposta in questione.
“La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Ctr – prosegue Buselli – consolidando il principio espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l’omessa indicazione del credito d’imposta nel quadro RU integra un atto negoziale e non può essere corretta con una dichiarazione integrativa, dal momento che la legge prevede la decadenza in questi casi”.
Alla contribuente sono state poi addebitate le spese processuali.