Invalidità della notifica solo con memorie illustrative

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia

iStock 537971779

L’invalidità della notifica della cartella deve essere contestata non con motivi aggiunti ma bensì con memorie illustrative.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia con la sentenza n.7433/2023.

“I Giudici di secondo grado hanno ricordato che la cartella non può essere contestata con motivi aggiunti quando le difese spiegate dal ricorrente nel corso del giudizio scaturiscono dalle controdeduzioni dell’Ente impositore e non dalla produzione di nuovi documenti e, in particolare – spiega Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – sulla difesa spiegata dall’Ufficio, in sede di controdeduzioni, sulla regolare notifica della cartella di pagamento sottesa alla impugnata intimazione di pagamento, il ricorrente aveva opposto, con successiva memoria, la nullità di detta notifica, non essendo stata inviata all’interessato, la raccomandata informativa dell’avvenuta consegna a terzi”.

Non si tratta, quindi, di motivi nuovi che avrebbero dovuto proporsi a termini dell’art. 24 D.lgs. n.546/1992 e s.m.i., ma di difese opposte all’esito delle deduzioni dell’Ufficio.

“Inoltre, nel merito – conclude Accolla – la sentenza in oggetto ha evidenziato che né l’Ufficio né la società di riscossione hanno dato prova dell’invio al destinatario della raccomandata informativa dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento, obbligatoria, in caso di notifica della cartella, intesa al recupero delle imposte, effettuata mediante consegna a mani di familiare, non essendo sufficiente che dell’invio di della raccomandata sia detto nella relata di notifica”.