
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024, è stata introdotta un’importante modifica in materia di redditi da lavoro autonomo relativa alla neutralità fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dai professionisti per l’esecuzione dell’incarico. La nuova disciplina, contenuta nel nuovo art. 54, comma 2 del TUIR e l’art. 54 ter del medesimo decreto, stabilisce che tali spese, se addebitate analiticamente al committente, non costituiscono compenso tassabile, ma allo stesso tempo risultano integralmente indeducibili per il professionista. Un aspetto critico della norma riguarda il caso in cui il committente non rimborsi le spese sostenute dal professionista.
“In questo caso – spiega Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – si pone la questione della deducibilità di tali oneri e della corretta individuazione del momento in cui possono essere considerati in deduzione ai fini della determinazione del reddito professionale. Secondo l’articolo 54-ter, le spese documentate analiticamente e di importo complessivo non superiore a 2.500 euro, se non rimborsate entro un anno dalla loro fatturazione, sono deducibili a partire dal periodo d’imposta nel quale scade il suddetto termine annuale”.
Il professionista ha due opzioni per la fatturazione: emissione di due fatture distinte oppure di un’unica fattura. “La norma, inoltre, fa esplicito riferimento alla fatturazione ufficiale, escludendo la rilevanza delle fatture pro forma – conclude Tonelli – le quali non darebbero il via al termine di un anno per la deducibilità e le spese non rimborsate non potranno essere dedotte dal reddito professionale”.