L’assoluzione penale e i processi tributari

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione

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Con l’ordinanza n.2797/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo21-bis del D.Lgs n.74/2000, stabilendo che una sentenza di assoluzione ‘perché il fatto non costituisce reato’, anche se passata in giudicato, non assume rilevanza nei processi tributari pendenti. La vicenda trae origine da un avviso di recupero Iva emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una S.r.l., accusata di aver avuto rapporti con una società “cartiera”.

“In base alla nuova disciplina, come ribadito anche dai Supremi Giudici – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – solo le sentenze penali irrevocabili di assoluzione ‘perché il fatto non sussiste’ o ‘perché l’imputato non lo ha commesso’ possono influenzare il processo tributario. Di conseguenza, la sentenza invocata dalla contribuente non ha effetto automatico nella controversia fiscale. La Cassazione ha riaffermato – prosegue Santomauro – che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti all’interno di una frode carosello, il giudice tributario deve valutare autonomamente il materiale probatorio acquisito nel processo fiscale, senza attribuire un’efficacia vincolante alla sentenza penale”.

Richiamando poi precedenti pronunce (Cass. n. 27814/2020 e Cass. n. 28174/2017), gli Ermellini hanno sottolineato che nel processo tributario vigono criteri probatori differenti rispetto a quelli penali. Mentre nel giudizio penale si applicano regole stringenti in materia di prova, in ambito fiscale possono essere utilizzate anche presunzioni semplici, che non sarebbero sufficienti per una condanna in sede penale.