L’atto notificato in forma incompleta è nullo

Così ha stabilito il Tribunale nisseno

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La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caltanissetta con la sentenza n.101/2024, relativa all’impugnazione da parte di un contribuente di un avviso di accertamento emesso dal Comune per omesso pagamento dell’Imu, ha stabilito che un atto tributario notificato in forma incompleta è da considerarsi nullo.

“Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento eccependo che l’avviso risultava incompleto in quanto presentava una pagina bianca e non riportava il nome del funzionario sottoscrittore. Il contribuente ha sostenuto inoltre la nullità dell’avviso – spiega Marco Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti – per mancanza di motivazione, poiché era stato formato in modalità digitale, violando la normativa, sia per mancata attivazione di un contraddittorio endoprocedimentale”.

Il Comune ha respinto le accuse sostenendo che l’avviso presentato dal contribuente differiva da quello effettivamente emesso e fornendo documentazione sulla consegna della raccomandata.

“La Corte di Caltanissetta ha accolto il ricorso del contribuente sostenendo che la mancanza di una pagina dell’atto contenente la firma del funzionario responsabile costituisce una causa di nullità poiché – conclude Marco Cuchel – la giurisprudenza sottolinea l’importanza di garantire al contribuente la piena conoscenza della pretesa impositiva per consentire un esercizio immediato delle facoltà difensive”.

Quanto alla produzione di un atto in modalità digitale, per la Corte non è rilevante, poiché l’unico atto rilevante è quello effettivamente notificato.