
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.28657/2024, ha esaminato il diritto al risarcimento del danno per un dipendente disabile in seguito alla modifica unilaterale dell’orario di lavoro pattuito in contratto.
Nel caso in esame, il ricorrente assunto come invalido con contratto a tempo determinato e parziale aveva avviato un’azione legale per una serie di motivi quali la nullità della clausola sul termine del contratto e la conversione in contratto a tempo indeterminato, oltre alla richiesta di ripristino di mansioni compatibili con il proprio stato di salute. Il ricorrente aveva inoltre avanzato richiesta di risarcimento danni, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 81/2015, per essere stato assegnato a mansioni non compatibili con il proprio stato fisico.
“La Corte d’Appello aveva rigettato la domanda di risarcimento, ritenendo assente la prova del danno subito a causa della modifica unilaterale dell’orario di lavoro. Tuttavia – sostiene Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – la Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, ricordando che la modifica unilaterale dell’orario di lavoro part-time, soprattutto per i lavoratori disabili, costituisce inadempimento contrattuale”. Secondo la normativa (art. 10, comma 2, l. n. 68/1999), il datore di lavoro non può richiedere prestazioni incompatibili con le minorazioni del dipendente.
“I Supremi hanno poi sottolineato che una precisa collocazione temporale dell’orario, concordata nel contratto individuale – conclude Santoriello – consente al lavoratore di pianificare il proprio tempo libero, fondamentale per terapie o recupero fisico”.
La violazione di tale clausola richiede, dunque, un risarcimento, anche in via equitativa.