Le ferie e il licenziamento illeggitimo

La sentenza in merito a un equivoco tra dipendente e datore di lavoro

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L’ordinanza n.30612/2024 della Corte di Cassazione ha stabilito l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore assente per due settimane di ferie, a seguito di un fraintendimento con il datore di lavoro.

La decisione conferma la tutela del dipendente attraverso un’indennità risarcitoria, escludendo la reintegra.

“Nel caso in esame, il lavoratore aveva richiesto due settimane di ferie, dapprima negate per iscritto dal datore di lavoro e poi concesse verbalmente solo per una settimana. A causa di una controversa interpretazione dell’accordo però – sostiene Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – il dipendente si era assentato per entrambe le settimane richieste”.

La Corte d’Appello aveva già dichiarato illegittimo il licenziamento, giudicandolo sproporzionato rispetto al fatto contestato.

Il datore di lavoro ha impugnato la sentenza, sostenendo che il contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) applicato in azienda prevedeva il licenziamento per assenze ingiustificate superiori a quattro giorni consecutivi.

“I Supremi Giudici – prosegue Santoriello – hanno respinto il ricorso affermando che la valutazione sulle proporzionalità della sanzione disciplinare spetta al giudice di merito e che la Cassazione può rivedere il giudizio solo in presenza di vizi logici o giuridici evidenti”.

Inoltre, secondo la Cassazione, il giudizio sulla gravità dell’infrazione deve tener conto del contesto lavorativo, del grado di affidabilità richiesto per le mansioni svolte e delle circostanze specifiche. Inoltre, è fondamentale valutare l’intenzionalità o la colpa nella condotta del lavoratore.