Le ragioni d’urgenza anticipano l’accertamento

La pericolosità fiscale accelera la tempistica dei 60 giorni

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Con l’ordinanza n. 8771/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’avviso di accertamento fiscale può essere emesso prima del termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 in caso di “conclamata pericolosità fiscale” del contribuente. 

Nel caso in esame, una società posta in liquidazione e poi dichiarata fallita, ha contestato l’avviso di accertamento lamentando il mancato rispetto del termine di 60 giorni. 

Il primo grado aveva accolto la contestazione della società e annullato l’accertamento fiscale, mentre, in appello, la CTR della Campania aveva ritenuto legittimo l’avviso, basandosi su vari elementi che indicavano la necessità di emettere l’avviso prima dei 60 giorni, in considerazione della pericolosità fiscale della società e delle circostanze.

“I Supremi Giudici hanno confermato la decisione della CTR basandosi sul consolidato principio – sottolinea Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – secondo cui la legittimità dell’emissione dell’avviso di accertamento prima del termine di 60 giorni richiede specifiche ragioni di urgenza, per evitare la compromissione del credito erariale. Inoltre, gli Ermellini hanno ricordato che l’inosservanza del termine di 60 giorni determina la nullità insanabile dell’avviso di accertamento, a meno che l’amministrazione finanziaria dimostri la presenza di ragioni d’urgenza e – conclude Rosignoli – la semplice messa in liquidazione della società non giustifica l’emissione anticipata dell’avviso di accertamento, poiché non preclude l’attività di accertamento fiscale né la soddisfazione dei creditori”.