Con la sentenza n.47677/2022, la Terza Penale della Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 545 del cod. proc. civ. opera anche nei casi di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente avente a oggetto trattamenti retributivi, pensionistici o assistenziali.
“Le Sezioni Unite, con la pronuncia n.26252/2022, stabilirono che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ. – evidenzia Nunzio Monteverde, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato”.
Il Supremo Consesso, ribadì inoltre che necessario presupposto dell’applicabilità della norma anche nel campo cautelare penale, è che risulti attestata la causale dei versamenti e che gli importi da sequestrare siano imputabili con certezza a detti titoli.