Tra le misure contenute nella Legge di Bilancio 2023 troviamo la ‘conciliazione agevolata’, una forma di definizione agevolata delle controversie tributarie esperibile mediante l’istituto della conciliazione.
“Attraverso tale mediazione è possibile chiudere in maniera agevolata le controversie pendenti dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, che – sostiene Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – al primo gennaio 2023 siano prive di una pronuncia definitiva”.
Rileva, a tal fine, solo la pendenza del ricorso introduttivo all’1.1.2023 e non il successivo deposito del medesimo.
Si tratta di una ordinaria conciliazione giudiziale ex art. 48 del D.lgs. 546/92 ma con alcune particolarità che tendono a rendere l’accordo conciliativo più conveniente.
“In particolare, il vantaggio economico previsto consiste nella riduzione delle sanzioni irrogate con l’atto oggetto di definizione ridotte ad 1/18, rispetto al procedimento ordinario di conciliazione – prosegue – dove le sanzioni da versare ammontano al 40% nel caso di giudizi pendenti in primo grado e al 50% nel caso di giudizi incardinati in secondo grado, fermo restando il versamento delle imposte/contributi e degli interessi dovuti”.
Va precisato che in caso della conciliazione agevolata gli importi devono essere integralmente e tempestivamente versate, pena la decadenza dal beneficio.
“Il mancato pagamento di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva – conclude Baldino – fa venire in meno l’accordo agevolato sottoscritto dalle parti”.