Con l’ordinanza n.10240/2024, la Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti in merito alla notifica ‘semplificata’ delle cartelle di pagamento, anche quando il destinatario o il soggetto che dichiara di riceverle non sia esattamente quello indicato.
Gli Ermellini hanno chiarito che la notifica “semplificata” per posta della cartella di pagamento si perfeziona anche laddove il ricevente afferma impropriamente di essere il coniuge del destinatario, in quel momento assente dalla comune abitazione.
“La Suprema Corte ha ribadito che lo scopo della notifica è quello di far conoscere al contribuente il contenuto della cartella. Pertanto – spiega Felice Colonna, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – la notifica viene considerata valida quando la consegna del plico avviene al domicilio del destinatario e viene firmato un avviso di ricevimento”.
L’Ufficiale postale non ha l’obbligo di identificare il ricevente e la mancanza del nome completo del ricevente non invalida la notifica.
“Si presume infatti che se la consegna avviene a un familiare che si considera convivente, l’atto è arrivato a conoscenza del destinatario e – prosegue Felice Colonna – l’onere di provare il contrario ricade sul destinatario”.
Inoltre, la qualità di persona di famiglia si presume dalle dichiarazioni che l’ufficiale giudiziario riceve. Spetta al destinatario contestarne la validità, dimostrando l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario ovvero l’occasionalità della presenza dello stesso consegnatario.