L’avviso di accertamento notificato incompleto di alcune pagine, e che pertanto non permette al contribuente, in alcun modo, di rinvenire chi e come lo avrebbe sottoscritto (e l’esistenza di una valida sottoscrizione), è certamente incompleto. È quanto emerge dalla lettura della sentenza n.630/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Caltanissetta.
Nel caso in esame, gli eredi di un contribuente deceduto impugnavano l’avviso di accertamento IMU notificato dal Comune di Gela con cui quest’ultimo si asseriva creditore per l’omesso/parziale pagamento della Tassa. I ricorrenti rilevavano l’illegittimità dell’atto impugnato perché incompleto e con alcune pagine totalmente in bianco.
“I Giudici riprendono la giurisprudenza della Suprema Corte che, nello statuire che l’avviso di accertamento è nullo se mancano alcune delle pagine, ha affermato – evidenzia Paolo Longoni, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – che la piena conoscenza della pretesa impositiva e della provenienza dell’atto mirano a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare”.
“Nel caso di specie – prosegue Longoni – è evidente come l’assenza di due pagine dell’atto oggetto di impugnazione non possa certo definirsi una omissione formalistica che non intacca nella sostanza la conoscibilità dell’esatta pretesa impositiva dell’Ufficio, ma debba invece essere intesa quale causa di nullità dell’atto”.