Occultamento contabilità, la copia della fattura presso l’emittente non è sufficiente

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In tema di reati tributari, il ritrovamento della copia della fattura presso l’emittente non è sufficiente a provare la condotta di occultamento della contabilità in capo al destinatario.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 41622/2022.

“Nel caso in esame la Corte d’Appello ha ritenuto provata l’avvenuta consegna delle fatture agli odierni ricorrenti e quindi – spiega Guido Rosignoli, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – integrato il presupposto indefettibile per poter ipotizzare un occultamento o una distruzione penalmente rilevanti”.

“Per la Suprema Corte, in assenza di altri apprezzabili elementi indicativi della ricezione delle fatture da parte degli imputati, alla sola presenza delle fatture presso l’emittente – prosegue Rosignoli – non si può attribuire la stessa rilevanza della prova dell’avvenuta effettiva consegna al destinatario e alla conseguente possibilità di ricondurre il mancato rinvenimento a una condotta di distruzione o di occultamento prevista e punita dall’ex art. 10 D.lgs. n. 74/00”.