Pagamento del debito IVA con somme sequestrate

Emerge dalla lettura della sentenza n.49236/2022 della Corte di Cassazione

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Le somme sequestrate in relazione al reato di omesso versamento di IVA possono essere trasferite all’Agenzia delle Entrate ai fini della causa di non punibilità prevista dall’art. 13 del D.lgs. n. 74 del 2000. È quanto emerge dalla lettura della sentenza n.49236/2022 della Corte di Cassazione, in cui viene precisato però che sull’interessato gravano specifici oneri di allegazione.

Per i Supremi Giudici, pur non sussistendo in termini astratti preclusioni alla volontà espressa dal soggetto di voler sanare l’inadempimento tributario devolvendo direttamente all’Agenzia e la somma sequestratagli ma – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – va rilevato che può essere presa in considerazione la richiesta di anticipare il trasferimento delle somme giacenti presso il FUG, in quanto tale passaggio sia idoneo, al di là delle materiali modalità di attuazione, a produrre l’effetto estintivo posto a fondamento della devoluta istanza”.

Sul contribuente però incombe non solo l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti concreti per l’accoglibilità della richiesta rivolta ai giudici della cautela ma – prosegue Santomauro – avrebbero dovuto essere assolti ai fini della presente impugnativa specifici oneri di allegazione in ordine all’entità del debito, all’importo in concreto sequestrato, ai debiti tributari oggetto del piano di rateizzazione, alla sua durata e alle modalità di pagamento, all’entità delle sanzioni e degli interessi applicabili e alla fattibilità in concreto dell’operazione estintiva cui si assume preordinato il richiesto dissequestro”.