Permessi ex Legge 104/1992, la posizione dell’Inps

L’ente non può limitare il beneficio, ma effettuare controlli periodici

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Il diritto a usufruire dei permessi previsti dalla ex Legge 104/1992 sorge con la presentazione della domanda amministrativa e dura fino a un’eventuale modifica delle condizioni richieste dalla normativa. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con la sentenza n.30628/2024, che riguarda un provvedimento di ripetizione messo in atto da un datore di lavoro per il recupero di somme indebitamente corrisposte come permesse retribuiti.

“I Supremi Giudici hanno accolto il ricorso del lavoratore, precisando che per le prestazioni previdenziali non è necessaria la compilazione formale di moduli o l’uso di formule specifiche. È sufficiente – evidenzia Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – che la domanda consenta di individuare chiaramente la prestazione richiesta. Inoltre, la domanda ha efficacia sostanziale dalla data di presentazione e produce effetti dal momento in cui l’ente destinatario ne prende conoscenza”.

Nel caso specifico, il lavoratore aveva presentato domanda, ottenendo un’autorizzazione provvisoria.

“L’Inps, pur riconoscendo inizialmente il beneficio – prosegue Accolla – aveva avvisato il lavoratore che, in caso di verifica negativa, avrebbe recuperato le somme indebitamente corrisposte. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che l’ente previdenziale non può limitare ex ante la durata del beneficio, poiché il diritto sorge con la domanda e decade solo in presenza di cambiamenti successivi”.

L’Art. 33 della Legge n.104/1992, infatti, non consente all’Inps di limitare temporaneamente il diritto, ma prevede la possibilità di verificare periodicamente la permanenza dei requisiti.