Processo telematico, invio di documenti con più Pec

L’ordinanza della Corte di Cassazione

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La documentazione a corredo del ricorso presentato tempestivamente, come stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.29294/2023, può essere trasmessa con più PEC successive, purché tutte eseguite lo stesso giorno ed entro il termine di scadenza, altrimenti scatta la sanzione dell’inutilizzabilità.
“La sentenza ha respinto il motivo di ricorso con cui la ricorrente ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell’art. 99, commi 1 e 2, n. 4, L. fall., in combinazione con l’art. 51 del D.L. n. 90/14, là dove il Tribunale ha ritenuto inammissibile la documentazione depositata telematicamente il giorno dopo il deposito del ricorso in opposizione, benché – sottolinea Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo, quindi tempestivamente, e sebbene il citato articolo 51 preveda che il deposito degli atti e dei documenti può essere eseguito mediante invii di più messaggi di posta elettronica”.
“Secondo il procedimento disciplinato dal suddetto art. 99 – prosegue Benna – i documenti devono essere prodotti e inseriti nel fascicolo di parte, da depositare alla costituzione, pena l’inammissibilità delle produzioni e non dell’intera opposizione”.
Quindi, il termine di decadenza riguardo al deposito del ricorso rileva ai fini della valutazione dell’ammissibilità dell’opposizione sotto il profilo della tempestività mentre l’osservanza del comma 2, n. 4 dell’art.9 rileva, invece, non già ai fini dell’ammissibilità ex se dell’opposizione, ma della ritualità, o meno, delle produzioni documentali.