La Corte di Cassazione con la sentenza n.16576/2023 ha stabilito che quando il reato tributario si è estinto per prescrizione, e si riferisce a fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore dell’art.578-bis c.p.p., la confisca per equivalente, anticipata dal provvedimento di sequestro, non può avere luogo sui beni del reo.
“I Supremi Giudici hanno ricordato che secondo una recente decisione delle sezioni unite la norma, introdotta dall’articolo 6, comma 4 del D.Lgs n.21/2018, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria – sottolinea Marco Cuchel, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti – ha natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile rispetto a fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore”.
“Di conseguenza – prosegue Cuchel – nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto”.