Rimborsi spese per soci lavoratori e associati

Il Fisco chiarisce in tema di deducibilità

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La normativa fiscale italiana distingue in modo netto il trattamento dei rimborsi spese tra soci lavoratori delle società di persone e associati di studi professionali, rispetto a quello degli amministratori delle società di capitali.

“I soci lavoratori delle società di persone e gli associati di studi professionali, a differenza degli amministratori delle società di capitali, non rientrano tra i soggetti destinatari dell’articolo 95 del TUIR. Questo significa – evidenzia Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – che i rimborsi spese generici e i rimborsi chilometrici erogati a loro favore seguono le ordinarie regole di inerenza per la deducibilità fiscale”.

La Circolare n.6/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che l’articolo 95, comma 3 del TUIR si applica solo alle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte di dipendenti e titolari di collaborazioni coordinate e continuative. Per i soci di società di persone, invece, la deducibilità dei costi sostenuti per le trasferte dipende dal principio di inerenza con l’attività svolta.

“Dal 1° gennaio 2025, il nuovo obbligo di tracciabilità previsto dall’articolo 95 del TUIR riguarda i rimborsi spese analitici per dipendenti e lavoratori autonomi. Questa disposizione – prosegue Santoriello – non si applica ai soci lavoratori delle società di persone e agli associati di studi professionali. Per ottenere la deduzione fiscale delle spese sostenute, dovranno dimostrare l’effettiva inerenza delle stesse rispetto all’attività professionale, come confermato da diverse sentenze della Corte di Cassazione”.