Rottamazione quater, rateizzo sempre possibile

Dopo la decadenza dalla rottamazione quater è possibile richiedere un nuovo piano di rateizzo ordinario

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L’articolo 1, commi 231-252 della Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità per i contribuenti di rottamare i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

“Questi debiti possono essere estinti con il solo versamento delle somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e delle eventuali spese per procedure esecutive. Vengono meno – sostiene Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – non solo le sanzioni e le somme aggiuntive, ma anche qualsiasi tipo di interesse e gli aggi”.

L’accesso all’agevolazione è concesso anche ai contribuenti titolari di dilazioni ex art.19 del DPR 602/73, in corso o già decaduti.
Inoltre, possono aderire alla rottamazione quater anche tutti i contribuenti che hanno aderito alle precedenti edizioni della rottamazione.
È necessario ricordare che in caso di mancato versamento delle rate vengono meno i benefici della definizione agevolata.

Nel caso della decadenza dai benefici, la rottamazione quater – continua Baldino – fermo restando il fatto che il debito riemerge nella sua interezza, comprensivo di sanzioni, somme aggiuntive, diritti di notifica ed interessi, permette che tale debito potrà comunque essere richiesto nuovamente in rateazione ordinaria art. 19 del DPR 602/73”.
Anche in caso di decadenza dalla rottamazione quater, il contribuente potrà richiedere un nuovo piano di rateizzo ordinario e, al ricorrere delle condizioni previste, eventualmente anche un rateizzo straordinario in 10 anni.