Segreto istruttorio e validità degli atti impositivi

La sentenza della Cassazione tributaria depositata il 17 settembre

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.24995/2024, ha stabilito che il rifiuto della consegna dell’atto di autorizzazione all’accesso domiciliare, coperto dal segreto istruttorio, non comporta automaticamente la nullità dell’avviso di accertamento.

“Il principio sancito dalla Suprema Corte prevede che in assenza di una previsione normativa espressa, e senza una dimostrazione concreta di come tale diniego abbia leso il diritto di difesa del contribuente – spiega Michela Benna, consigliera d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili -, l’avviso di accertamento rimane valido”.

Secondo gli Ermellini, il segreto istruttorio serve a tutelare l’integrità delle indagini e non pregiudica di per sé la validità degli atti impositivi.

Il segreto, previsto dall’art.329 c.p.p., può essere legittimamente opposto nell’ambito del processo tributario, poiché tutela interessi generali di carattere investigativo.

“Con la sentenza in oggetto viene inoltre ribadito che il diritto del contribuente di contestare un accertamento fiscale – prosegue Benna – è effettivo solo se si dimostra un concreto danno al diritto di difesa. In assenza di una dimostrazione specifica del pregiudizio subito a causa del segreto opposto, non si può invocare la nullità dell’atto”.

Nel caso in esame, il ricorrente non aveva presentato elementi sufficienti a dimostrare un “apprezzabile documento” alla sua difesa, come la mancata conoscenza del decreto autorizzativo che avrebbe influito in maniera significativa sull’esito dell’accertamento. Pertanto, il ricorso è stato respinto.