Con l’approvazione di un emendamento alla legge di conversione del Decreto Blocca Cessioni (Dl n.11/2023), si pone fine al dibattito generato da alcune pronunce giurisprudenziali che ritenevano preclusa dal nostro ordinamento la compensazione tra debiti contributivi e crediti di natura fiscale.
“L’emendamento in oggetto stabilisce che l’articolo 17, comma 1, primo periodo del Decreto Legislativo n.241/1997 deve essere interpretato nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti sia – evidenza Michela Benna, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili -anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’articolo 121 del Decreto n.34/2020, nei confronti di enti impositori diversi”.
La norma quindi conferma definitivamente la piena e totale legittimità delle compensazioni tra debiti e crediti di natura differente. In attesa che venga chiarita l’effettiva legittimità dell’Inps nella verifica e contestazione dei crediti fiscali compensati, l’Inps ha comunque garantito che i controlli saranno completati nell’ambito dei 30 giorni previsti per il rilascio del Durc.