Superbonus, per le spese condominiali è fondamentale la data di adozione della delibera

L’Agenzia delle Entrate fa il punto sul quadro normativo attuale

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L’Agenzia delle Entrate torna a parlare di Superbonus e con la Circolare 13/E dello scorso 13 giugno offre un utile sunto del quadro normativo attuale.

“Prendiamo ad esempio un condominio che ha presentato CILA per lavori Superbonus il 30 novembre 2022 – spiega Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili -come capire in quale misura spetta la detrazione Superbonus per le spese sostenute nel 2023?”.
Per i condomini, alla luce delle modifiche introdotte dal Dl Aiuti-quater, in termini generali la detrazione si applica nella seguente misura: 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022; 90% per le spese sostenute nel 2023; 70% per le spese sostenute nel 2024; 65% per le spese sostenute nel 2025.

“A tale regola generale, però, occorre affiancare quanto disposto dal comma 894 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2023 che prevede che il quadro sovra richiamato non si applichi, nel caso dei condomini, se la CILA è stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e contestualmente la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori sia stata adottata entro il 18 novembre 2022 oppure se la CILA è stata presentata entro il 25 novembre 2022 e contestualmente la delibera assembleare è stata adottata tra il 29 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022”, conclude Rosignoli.

In questi ultimi due casi si continuano ad applicare le regole previgenti, a cui si aggiunge un ulteriore anno di detrazione al 110%, che si applica nella misura del: 110% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute nel 2024; 65% per le spese sostenute nel 2025.