La rimozione delle barriere architettoniche è uno dei pochi bonus che consente ancora oggi di fruire, in alcuni casi, della cessione del credito o dello sconto in fattura in alternativa alla detrazione, anche laddove il titolo edilizio sia successivo alla data di entrata in vigore del Dl n.11/2023 (ovvero dopo il 16 febbraio 2023).
La prima disposizione riguarda le spese sostenute per gli interventi aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (di cui all’art. 16 – bis, comma 1, lett E del TUIR).
“Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 la detrazione spetta nella misura del 50% con un massimale pari a 96.000 euro. Per beneficiarne però – spiega Rosa Santoriello, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – deve essere presente nel nucleo familiare una persona portatrice di un handicap grave certificato ai sensi della legge n. 104/1992”.
Per tale detrazione non è consentito fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.
“In alternativa – aggiunge Santoriello – , l’art. 119, comma 2 del Dl n. 34/2020, stabilisce che è possibile fruire della detrazione del 110% o del 90% se gli interventi siano trainati dal Superbonus o dal super Sisma bonus”.
Completamente diversa è la detrazione di cui all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 che riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. La detrazione può essere fatta valere in cinque quote annuali di pari importo. Il vantaggio fiscale può essere ceduto o scontato ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, quindi anche laddove il titolo edilizio sia successivo al 16 febbraio 2023.