Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate chiarisce importanti aspetti riguardanti il credito d’imposta per investimenti nelle Zone economiche speciali (Zes), relativi all’introduzione del modello ZES UNICA e il software di compilazione CIM UNICA.
“L’articolo 16, comma 2 del Dl n.124/2023 stabilisce che il credito d’imposta ZES Unica include le spese per l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per garantire l’ammissibilità del credito d’imposta, però – spiega Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – è essenziale che il valore dei terreni e degli immobili non superi il cinquanta per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato”.
Questa soglia non è una semplice franchigia, ma un vero e proprio sbarramento e il software di compilazione CIM UNICA monitorerà questo limite, segnalando un alert in caso di superamento e impedendo la finalizzazione dell’istanza.
“Se il valore degli immobili eccederà il cinquanta per cento – prosegue Santomauro – non è possibile applicare il credito d’imposta solo alla parte del valore conforme alla norma, escludendo l’eccedenza”.
Come specificato dal decreto del ministero per gli Affari Europei, il sud, le politiche sociali e il PNRR dello scorso 16 maggio, ha specificato che i beni immobili strumentali agli investimenti devono essere effettivamente utilizzati per l’attività esercitata dall’impresa beneficiaria e possono essere considerati anche se precedentemente utilizzati per altre attività economiche.